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Legge di Bilancio, D'Alessandro: "Le perdite delle società saranno sospese per 5 anni"

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La notizia pubblicata dal quotidiano "Italia Oggi", 22 dicembre 2020.

Le perdite che le società di capitali hanno realizzato nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 potranno essere coperte con l'approvazione del bilancio 2025. Detta possibilità varrà anche per le società con esercizio a cavallo d'anno. Tali perdite dovranno essere distintamente indicate nell'ambito della nota integrativa del bilancio 2020. Fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio 2025 non opera la causa di scioglimento per perdite di srl spa e cooperative. questo l'atteso emendamento alla legge di bilancio, primo firmatario Camillo D'Alessandro (Iv), approvato domenica pomeriggio dalla commissione bilancio della Camera e rubricato «Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale».

Esso, nei fatti, integra e sostituisce l'art. 6 del dl n. 23/2020. Le previsioni del vecchio disposto normativo L'art. 6 del citato dl 23 prevedeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. all'art. 6 del dl n. 23/2020».

Il testo normativo, sospendendo gli effetti delle perdite fino al 31/12/20, creava non pochi dubbi interpretativi in merito al fatto che le società dovessero essere ricapìtalizzate o sciolte già dal 1° gennaio 2021 o fosse possibile attendere l'approvazione del bilancio. In ogni caso non era previsto fino a quando gli effetti delle perdite potevano ritenersi sospesi. Le nuove disposizioni Le nuove disposizioni risultano sicuramente maggiormente logiche ed esegeticamente molto più comprensibili.

In primo luogo, viene ampliato il periodo di sospensione dell'obbligo «ricapitalizza o liquida» con riferimento alle perdite che si sono realizzate nell'esercizio in corso al 31/12/2020 e, quindi, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare anche a quelle maturate nell'intero esercizio 2020, di fatto colpito a pieno dagli eventi pandemici.

In secondo luogo, con il richiamo alle «perdite maturate nel periodo in corso al 31/12/2020» fa sì che della norma possano beneficiare anche le società che con esercizio a cavallo, ad esempio, 1° luglio 2020/30 giugno 2021, potendo usufruire della sospensione anche le eventuali perdite maturate nella prima parte del 2021.

In terzo luogo, si chiarisce (finalmente) entro quale periodo le società dovranno essere ricapitalizzate, sia per le perdite superiori ad un terzo del capitale, ma che non portano lo stesso al di sotto del minimo legale (art. 2446 per le spa, 2482 bis per le srl), che per quelle superiori ad un terzo che hanno altresì portato il capitale al di sotto del minimo legale (2447 per le spa o 2482-ter per le srl). La sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione varrà fino all'esercizio 2025 e, più precisamente, fino all'assemblea che approva tale bilancio. Fino al termine del «periodo di grazia» non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale prevista dall'art. 2484 per spa e srl e dall'art. 2545-duedecies per le cooperative. Gli obblighi di informativa in nota integrativa il comma 4 del riformulato art. 6, prevede che le perdite oggetto di sospensione dell'obbligo «ricapitalizza o liquida» debbano essere indicate in modo separato nella nota integrativa in specifici prospetti che riportino le movimentazioni intervenute. Solo così è, infatti, possibile tenerle distinte da eventuali perdite future che, se registrate nell'arco del prossimo quinquennio, non possono godere delle misure agevolative.