04/05/21

Decreto Sostegni, approvate le proposte di Italia Viva

Via libera delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato al Decreto Sostegni:
qui di seguito, tutte le nostre proposte approvate.


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con tutte le proposte di Italia Viva approvate nel Decreto Sostegni.


Le commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, tra lunedì 3 maggio e martedì 4 maggio 2021, hanno concluso le votazioni sugli emendamenti al Dl Sostegni. Il provvedimento, in scadenza il 21 maggio, è ora atteso in Aula al Senato per la prima lettura.

Sono numerose le norme di modifica all'impianto del Dl Sostegni che sono state proposte dai parlamentari di Italia Viva e che sono entrate nel testo di conversione in esame presso le Commissioni Bilancio e Finanze. Vediamole insieme, qui di seguito.

Contributo per le ASD e SSD

Il Decreto Ristori ha istituito il Fondo Unico per il Sostegno delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il 2020, di 142 milioni di euro. L'emendamento approvato prevede un ulteriore finanziamento di 50 milioni per l'anno 2021 del predetto fondo. Si vigilerà affinché il decreto attuativo della norma preveda che parte di tali risorse siano destinate alla ASD e SSD che non hanno potuto accedere al contributo a fondo perduto in quanto sprovviste di Partita IVA.

Contributo a fondo perduto bus turistici esclusi dai precedenti ristori

L’articolo 26 prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19. L'emendamento incrementa di 20 milioni tale fondo, destinando queste risorse aggiuntive al sostegno delle imprese di trasporto passeggeri, operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea.

Autonoma valutazione per le Province autonome nell'assegnazione agli operatori economici del fondo "montagna"

L'emendamento approvato è volto ad armonizzare le previsioni previsto dell'articolo 2 (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) con il particolare assetto statutario delle autonomie speciali che esercitano competenze in materia di finanza locale (Province autonome, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia). La norma iniziale, infatti, prevedeva che le Regioni e le Province autonome erogassero direttamente le risorse ai Comuni a vocazione montana per la successiva assegnazione agli operatori economici. Tale previsione, però, si poneva in contrasto con l'assetto statutario delle autonomie speciali che esercitano competenze in materia di finanza locale (Province autonome, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia) che non possono erogare contributi diretti ai propri comuni. Si è pertanto inserito una norma volta a specificare che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano provvedere con propri provvedimenti a definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi direttamente agli operatori economici.

Precisazione della quota relativa al "Fondo montagna" spettante ai maestri di sci

La norma originaria del decreto, pur citando la categoria dei maestri di sci tra i beneficiari del "Fondo montagna", non fissava una a cifra precisa a loro spettante. Con l'emendamento approvato, invece, vengono stanziati 40 milioni certi in favore dei maestri di sci.

Compensazioni debiti tributari con crediti commerciali

L’articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima PA. Con tale emendamento, dunque, vengono confermate le regole per la compensazione delle cartelle esattoriali notificate in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione e si stabilisce che tali disposizioni si applicano automaticamente di anno in anno con le modalità operative dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014 che prevede, in estrema sintesi, che imprese e professionisti possano attivarsi per la compensazione se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.

Proroga e differimento disciplina c.d. "allerta esterna" in tema di crisi d'impresa

L'emendamento approvato prevede il differimento di un anno dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, disponendone la decorrenza dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Inoltre, si stabilisce la proroga dell'obbligo di segnalazione posta a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agente di riscossione, fissandolo all'anno successivo all'entrata in vigore del codice stesso.

Non tassabilità dei canoni locazione non percepiti per immobili uso non abitativo

L’emendamento è finalizzato ad evitare, considerata la grave crisi economica determinata a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19, che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi ad immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli stessi in capo ai proprietari. In pratica, in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento, i canoni non percepiti non concorreranno a formare il reddito del periodo e al momento della loro eventuale riscossione saranno tassati separatamente.

Cessione credito d'imposta 110% per interventi abbattimento barriere architettoniche

Riguardo alla cedibilità del credito d'imposta connesso al beneficio del 110%, l'emendamento prevede che ai fini della cessione del credito possano essere considerati anche i crediti d'imposta relativi agli interventi riferibili all'eliminazione delle barriere architettoniche.  

Pagamento accisa e imposta di consumo sui prodotti da fumo e da inalazione

L'emendamento approvato proroga al 30 novembre 2021 la scadenza del pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, per il periodo contabile del mese di giugno 2021. Più in dettaglio l'emendamento prevede che i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, sui prodotti ad essi assimilati, nonché sui tabacchi da inalazione senza combustione, oltre che i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo su succedanei del fumo (o liquidi da inalazione senza combustione) e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo possano versare entro il 30 novembre 2021 gli importi dovuti per il periodo contabili del mese di giugno 2021.

Rivalutazione gratuita degli alberghi applicabile anche al proprietario di immobili a destinazione alberghiera nel caso in cui tali immobili siano concessi in locazione

L'emendamento approvato in materia di rivalutazione gratuita e riallineamento dei beni dei soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, è volta a chiarire che tali disposizioni sono applicabili anche al proprietario di immobili a destinazione alberghiera nel caso in cui tali immobili siano concessi in locazione o affitto di azienda a un soggetto che opera in tali settori. L’obiettivo è chiarire l’applicabilità delle disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale, sotto forma di rivalutazione degli immobili senza pagamento di alcuna imposta anche ai soggetti che: - operano nei settori alberghiero e termale pur avendo concesso in locazione o affitto d’azienda mediante gli immobili destinati a tali settori; - per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento che ancora non hanno svolto attività alberghiera ma che sono destinati prospetticamente a tale scopo. Sul punto, l’Agenzia, nella risposta ad interpello 200/2021 ha osservato che la ratio della disposizione è quella di “sostenere i settori alberghiero e termale” tramite una rivalutazione gratuita; tale obiettivo si deve ritenere raggiunto anche nel caso in cui la gestione dell’azienda alberghiera è concessa ad un soggetto terzo da parte della società titolare, non potendo invece in tale situazione beneficiarne la società affittuaria dell’azienda.

Esenzione integrale Canone Rai 2021

L’articolo 6 originario riduceva del 30% il Canone RAI per l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. L'emendamento approvato potenzia tale misura prevedendo l'esenzione integrale del canone RAI.

Proroga l’aumento ad euro 500 (a fronte di 258,23) dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito

I fringe benefit sono una parte secondaria della retribuzione e rappresentano uno dei benefici premiali che molte aziende riconoscono ai propri dipendenti. Si tratta di compensi in natura riconosciuti dal datore di lavoro, con particolari regole di esenzione fiscale e tassazione. Sono fringe benefit, ad esempio, i buoni spesa, il buono carburante, la cesta regali per il Natale, l’utilizzo di auto aziendali, il cellulare aziendale con uso anche personale, il portatile, l’alloggio, la concessione di prestiti, i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato e i servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente. Entro il limite di 258,23 euro, il valore di beni e servizi sopra citati non concorre alla formazione del reddito del beneficiario, ed è quindi esentasse. Se si supera tale soglia, l’intero valore dei fringe benefit è sottoposto a tassazione. Grazie all'emendamento IV, limitatamente al periodo d’imposta 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito fino a 516,46 euro. Dai 258,23 euro previsti a regime, dunque, la soglia di esenzione per i fringe benefit supera seppur di poco i 500 euro.

Esenzione prima rata IMU soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, tra cui gli esercizi pubblici

La proposta emendativa è diretta a estendere l’esenzione dalla prima rata per l’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della L. n. 160/2019 anche ai soggetti fortemente colpiti dalle conseguenze della pandemia ancora in atto che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario che beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del presente decreto.

Anticipo della decorrenza per fruire dei trattamenti di integrazione salariale

L'emendamento approvato concede la possibilità per i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga previsti dalla legge di bilancio 2021, di anticipare la decorrenza della fruizione dei medesimi trattamenti previsti dall'articolo 8 del decreto sostegno al fine di consentire la continuità con i periodi precedenti.

Detassazione contributi e indennità ai lavoratori disposti dalle Regioni e dalle Province autonome

L’emendamento approvato esclude la tassazione dei contributi e delle indennità eventualmente erogati in via eccezionale dalle Regioni e dalle Province autonome ai lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavori in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Indennità per i lavoratori in esubero porti

L'emendamento approvato reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cd. transhipment). A tal fine nei porti nei quali almeno l'80 per4 cento della movimentazione merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e persistano stati di crisi aziendali o cessazioni della attività terminalistiche e delle imprese portuali. Ai lavoratori in esubero nei predetti porti è riconosciuta un'indennità di importo ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinario.

Utilizzo delle strutture ricettive quali centri per la vaccinazione contro il Covid

L’emendamento introduce la possibilità per le strutture alberghiere di diventare hub vaccinale a disposizione del sistema sanitario italiano, per accelerare il più possibile i tempi e facilitare l’accesso a chi si deve far somministrare il vaccino. Solo moltiplicando le vaccinazioni si potrà infatti ridurre il tragico bilancio di vittime e consentire la più veloce e solida ripresa delle attività economiche del lavoro e del reddito di tutti gli italiani.

Potenziamento personale sanitario INAIL

Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus Covid-19, l'INAIL si può avvalere di 20 medici specialistici e di 30 infermieri da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.

Terme

L’articolo 29-bis del decreto "Agosto", prevedeva l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali. L'emendamento approvato incrementa tali risorse di 5 milioni di euro nel 2021.

Contributo di 5 milioni all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Riparto Fondo indennizzi basato sulla riduzione dei ricavi TPL

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di garantire, in via prioritaria per l’annualità 2020, il rispetto del principio dell’equilibrio economico finanziario dei contratti di servizio. Con il presente emendamento viene specificato che, ai fini del riparto delle risorse del Fondo destinato alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo che intercorre fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre l'emendamento specifica che gli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato agli studenti possano ricevere un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Eliminazione cumulo agevolazioni investimenti leasing bus gran turismo

La legge di bilancio 2019 stanziano ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada. La medesima legge, però, prevedeva che tali contributi - di entità variabile, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro per ciascun veicolo - non fossero cumulabili con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento, incluse quelle concesse a titolo de minimis (ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013). L'emendamento approvato elimina questo divieto alla cumulabilità.

Committenti servizi di trasporto pubblico non posso procedere a sanzioni o penali in ragione delle minori percorrenze realizzate

Il comma 4 bis dell’articolo 92 del DL Cura Italia, prevede che i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale non possano procedere a decurtazioni di corrispettivo o applicazioni di sanzioni e penali in ragione delle minori percorrenze realizzate “a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021”, anche laddove vi siano delle clausole negoziali che lo consentano. Il perdurare dell'emergenza Covid-19 e le conseguenti disposizioni volte al contenimento del contagio introdotte con decretazione d’urgenza rendono necessario consentire che la norma trovi applicazione sino alla data in cui cesseranno le misure restrittive della mobilità. Misure queste che, presumibilmente, non cesseranno di produrre effetti nei prossimi mesi. L'emendamento approvato, dunque, posticipa il limite temporale sopra descritto al 31 luglio 2021. La proposta in esame trova la sua ratio nella tutela di un settore che risulta fra i più colpiti dall’emergenza epidemiologica, atteso che gli operatori potrebbero scontare ingenti decurtazioni del corrispettivo contrattuale complessivo relativo anche alla competenza 2021, conseguenti alla rimodulazione del programma di esercizio operata in ragione dell’emergenza epidemiologica.

Proroga dell’esenzione dal versamento del canone unico fino al 31 dicembre 2021

Con l’art. 30, comma 1, lett. a) del decreto "sostegno" è stata prorogato, dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esonero dal versamento del canone unico patrimoniale (ex TOSAP e COSAP). Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale dagli ambulanti. Si è ritenuto, al riguardo, che il periodo di proroga in esame non sia sufficiente a contrastare gli effetti della crisi di liquidità che sta gravemente pregiudicando la continuità economica delle aziende interessate, duramente colpite dalle misure restrittive adottate dal Governo per il contenimento del contagio. L’emendamento approvato ha la finalità, pertanto, di prorogare ulteriormente il periodo di esonero dal versamento del canone unico fino al 31 dicembre 2021.  

Proroga finanziamento centri estivi sino a fine 2021

Il decreto "rilancio" ha previsto la possibilità, a valere sul fondo per le politiche della famiglia, tramite un incremento del suddetto fondo pari a 150 milioni, di destinare una quota delle suddette risorse in collaborazione con enti pubblici e privati volte ad introdurre: a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori. Con il decreto "milleproroghe" si è previsto che le somme non utilizzate nel 2020, nel limite massimo di 15 milioni di euro, potessero essere utilizzate per le medesime finalità sino al 30 giugno 2021. Con l'emendamento in oggetto si proroga ulteriormente tale possibilità sino al 31 dicembre 2021.

Esenzioni canoni demaniali per la pesca e l’acquacoltura dovuti da tutte le imprese

Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mate territoriale per le attività si acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee nonché per la trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

Per l'erogazione del contributo previsto dal dl ristori (grazie ad un emendamento IV) si introduce, causa COVID, una deroga al rispetto dei criteri di riconoscimento e accredito Collegi Universitari di merito

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha permesso ai Collegi universitari di merito riconosciuti e/o accreditati il mantenimento dei requisiti necessari al mantenimento del proprio status. Tale condizione è indispensabile per poter accedere ai contributi ministeriali. Per cui in una situazione già di grande difficoltà queste strutture si sarebbero trovate senza la possibilità di accedere al contributo ministeriale. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda il riconoscimento (D.M. n. 672 dell’8 settembre 2016), è risultato impossibile per i Collegi universitari di merito rispettare il criterio che prevede la presenza di studenti stranieri per almeno un semestre. A seguito della chiusura degli Atenei, infatti, tutti gli studenti stranieri hanno disdetto le loro prenotazioni e quelli presenti hanno fatto anticipatamente ritorno nel loro Paese di origine, per cui molte strutture non sarebbero in grado di rispettare tale requisito. Per quanto concerne l’accredito (D.M. n. 673 dell’8 settembre 2016) sono numerosi i criteri che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, risulta impossibile rispettare. La chiusura degli Atenei, con conseguente svuotamento delle strutture residenziali, non ha permesso in molti casi il completamento del piano formativo personalizzato di 70 ore che tutti gli studenti residenti nei Collegi devono svolgere. L’emergenza sanitaria ha reso impossibile, inoltre, rispettare il criterio per cui almeno il 10% degli studenti residenti deve partecipare ad iniziative di mobilità internazionale così come ha reso impraticabile adempiere al requisito per cui il personale direttivo e i formatori dipendenti del Collegio debbano svolgere parte della loro formazione continua in contesto internazionale. Per tali ragioni è stata prevista una deroga, per l’anno 2021, che permetta a tali strutture di mantenere lo status di riconosciuto e/o accreditato anche nel caso di mancato rispetto dei requisiti ivi richiamati in quanto ciò è imputabile unicamente all’emergenza epidemiologica da covid-19 che ha colpito il Paese.

Dottorandi (IV non ha presentato emendamenti al riguardo ma abbiamo sottoscritto l'emendamento PD in quanto tema condiviso dalla maggioranza)

L'emendamento prevede la possibilità di proroga facoltativa retribuita, fino a tre mesi, in favore dei dottorandi titolari di borse di studio. A tal fine, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021.

Erogazione contributo direttamente alla Federazione nazionale ciechi senza passaggio in Conferenza Stato Regioni

L'emendamento semplifica e velocizza l’attribuzione dei previsti contributi alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, senza necessità di un preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province.

Rimborso abbonamenti tramite emissione voucher

L'emendamento consente il rimborso per gli abbonamenti relativi all'accesso a impianti sportivi di ogni tipo, a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta alla sospensione delle attività sportive, disposta dalle misure di contenimento del virus COVID-19. Il rimborso può consistere, in alternativa alla restituzione del corrispettivo, nella emissione di un voucher di pari valore utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale.

Contributo straordinario radiotelevisioni locali

L'emendamento approvato prevede uno stanziamento nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dell’importo di 20 milioni per il 2021 per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 alle emittenti radiotelevisive locali.

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