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Caso Open, il sillogismo di Sabino Cassese

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L'ex presidente della Consulta, nell'intervento pubblicato dal "Corriere della Sera" del 15 febbraio 2022, riflette su alcuni aspetti relativi anche alla vicenda Open.

"In un magistrale saggio del 1956 - scrive il costituzionalista Sabino Cassese, presidente emerito della Consulta, dalle colonne del "Corriere della Sera" - uno dei maestri del diritto civile italiano, Pietro Rescigno, osservava che i partiti, «pur vivendo ai confini del diritto privato, non vogliono lasciare gli schemi del diritto privato» e perciò la richiesta dei partiti «si traduce in un'esaltazione del diritto privato come ultima garanzia di libertà»".

Cassese osserva, partendo dal saggio di Rescigno, come, dopo oltre sessant`anni, "la persistente forza del diritto privato dei partiti" sia "dimostrata dalle vicende giudiziarie che coinvolgono il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico, il primo dinanzi al Tribunale di Napoli, VII sezione civile, il secondo dinanzi alla Procura della Repubblica di Firenze e alla Corte di Cassazione, VI sezione penale".

"La vicenda fiorentina  - scrive Cassese - riguarda i presupposti civilistici su cui si innesta una norma penalistica. La Procura della Repubblica di Firenze ha ritenuto che il divieto di finanziamento ai partiti o a loro articolazioni politico-organizzative, regolato da leggi del 1974, 1981, 2013 e 2019, si possa applicare anche a fondazioni non previste dallo statuto dei partiti, né istituite o controllate dai partiti (su questa base, l'1 febbraio scorso ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di persone allora esponenti del Partito democratico e della fondazione Open)".

Tuttavia, fa notare Cassese, "La Corte di Cassazione, invece, in particolare con la sentenza del 15 settembre 2020 della VI sezione penale, ha stabilito che bisogna partire dall'esame dello statuto del partito e dei suoi regolamenti, per decidere se la fondazione è uno strumento nelle mani di un partito e accertare se ha una propria individualità e operatività o è un mero tramite di finanziamento del partito".

Da queste vicende possono trarsi numerosi insegnamenti, spiega il professore, che - utilizzando un sillogismo - porta avanti la sua riflessione sul caso Open. Ovvero, Cassese utilizza un tipo fondamentale di ragionamento deduttivo della logica aristotelica, costituito da una premessa maggiore affermativa o negativa, da una premessa minore e, infine, da una conclusione derivata necessariamente.

In primo luogo, scrive Cassese, "i partiti sono un ponte tra popolo e Stato, sono il veicolo della rappresentanza politica. Sono, dunque, uno strumento essenziale della democrazia. Sarebbe stato opportuno che, come proposto fin dai tempi della Assemblea Costituente, fossero disciplinati da apposite norme, ovviamente rispettose della loro natura associativa, come fu disposto per i sindacati (i quali peraltro hanno aggirato la norma costituzionale). In assenza di disposizioni «ad hoc» (quelle del 2012 contengono solo una rudimentale regolazione che consente di accedere al finanziamento pubblico indiretto), debbono rispettare la sottile trama del codice civile sulle associazioni e, principalmente, i propri statuti e i propri regolamenti (i partiti non possono darsi norme e poi non rispettarle). È, quindi, sbagliato affermare che il codice civile non può regolare i partiti, perché nella vita associativa non può esistere uno spazio vuoto di regole giuridiche".

In secondo luogo, prosegue il professore, "se i partiti sono regolati dal codice civile, vi deve essere una autorità che ne faccia rispettare le disposizioni, su richiesta degli iscritti, e questa autorità è il giudice. È quindi sbagliato lamentare una interferenza dei giudici nella vita dei partiti ed affermare che non sono i giudici che possono decidere chi dirige un partito".

In terzo luogo, conclude Cassese, "se i partiti sono associazioni che appartengono alla società civile, sottoposte all'imperio del codice civile, gli stessi giudici ne debbono rispettare le regole, non possono ritenere due soggetti, una fondazione e una associazione, l'uno articolazione dell'altro, senza che questo legame trovi un fondamento nello statuto di ambedue i soggetti o in un rapporto di partecipazione o di controllo".