La conferenza stampa delle Ministre del Governo Draghi, in seguito all'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge con le disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, 3 dicembre 2021.
Venerdì 3 dicembre 2021, Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, della Ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti, della Ministra dell'interno Luciana Lamorgese e della Ministra della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
Il testo - riferisce la nota del Governo - contiene un complesso di misure volte ad arricchire l'impianto delle misure di prevenzione contro tali forme di violenza e a tal fine interviene con modifiche al codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Il disegno di legge pone una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, alla particolare vulnerabilità delle vittime, e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività. Il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Si stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.
Inoltre, prosegue la nota, si estendono i reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta. È prevista la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto. Si stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 c.p.p. Il Disegno di legge interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). In particolare estende l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica. Viene introdotta un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.
E ancora, il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva "emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato" devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa. L'intervento è volto a chiarire che nel caso di scarcerazione, disposta nel corso del procedimento di cognizione o disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente comunicato il relativo provvedimento. Si modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, prevedendo in particolare, che l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi; nel caso in cui sia accertata anche solo la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o di uno degli obblighi imposti allo stesso sia data immediata comunicazione dell'inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale. Il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno), possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo. Infine, l'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
Si tratta, ha spiegato la Ministra Bonetti, durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento di “segno importante, un provvedimento complesso e integrato che nel segna in maniera evidente un impegno del governo in un’azione che non dia mai nessun alibi alla coscienza pubblica nel tollerare questo fenomeno aberrante, che continuiamo con convinzione a voler ripudiare, nel pieno solco dell’adesione dell’Italia alla Convenzione di Istanbul”.
“E lo facciamo – ha proseguito Bonetti – con un senso di prossimità: tutte le donne vittime di violenza devono sapere che non sono sole. Le istituzioni sono pronte ad accogliere le richieste di aiuto e conseguentemente ad attivare tutti gli strumenti necessari per tutelare la salute, integrità fisica, libertà, dignità, loro e dei loro figli”.
Ricordando che nel ddl “c’è anche una norma specifica su un intervento che riguarda gli orfani di femminicidio”, Bonetti ha concluso sottolineando che il provvedimento si inserisce “nell’ambito di un’azione sistemica e strutturale” messa in campo dal governo, che va “dal Piano nazionale di contrasto alla violenza contro le donne ai finanziamenti alla rete dei Centri antiviolenza, quindi una scelta stabile e strutturale di investimento”.
Grande soddisfazione, naturalmente, è stata espressa da Italia Viva, che si congratula con la Ministra Bonetti per il lavoro svolto.
Chi lo desidera può rivedere la conferenza stampa a questo indirizzo.