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Congedi, recepita la Direttiva Ue. Bonetti: "Primo passo di un percorso che continuerà con il Family Act"

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La notizia su "il Sole 24 Ore", 11 luglio 2022.

Si allunga a nove mesi il periodo di assenza facoltativa dal lavoro indennizzata al 30% della retribuzione. Più spazio ai padri lavoratori nella fruizione dei congedi per i figli, nove mesi di astensione facoltativa per i genitori indennizzati al 30% e fino ai 12 anni del bambino, più tutele per i lavoratori autonomi e una corsia preferenziale nell'accesso allo smart working per genitori e caregiver familiari. Sono le misure chiave del decreto che recepisce in Italia le regole della direttiva Ue 1158 del 2019 sull'equilibrio fra attività professionale e vita familiare. Il decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 22 giugno e attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

La prima novità sostanziale, anche a livello culturale, è che i padri lavoratori acquistano a regime un "loro", autonomo congedo obbligatorio (che si chiama proprio «congedo di paternità obbligatorio», disciplinato dal nuovo articolo 27-bis del Testo unico sulla maternità e paternità, il Dlgs 151/2001): dieci giorni lavorativi non frazionabili a ore, coperti da una indennità pari al 100% della retribuzione, da usare anche in via non continuativa, a partire dai due mesi precedenti la data presunta della nascita del figlio ed entro i cinque mesi successivi. In caso di parto plurimo, la durata del congedo aumenta a 20 giorni. Il padre può fruire del congedo anche durante il periodo di maternità della madre lavoratrice e il diritto si applica anche ai padri adottivi o affidatari. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo dei datori a fruire del congedo di paternità per i lavoratori sono puniti con la sanzione da 516 a 2.582 euro e, se rilevati nei due anni precedenti la richiesta da parte dell'azienda della certificazione della parità di genere o di altre certificazioni analoghe previste dalle Regioni o dalle Province autonome, impediscono di ottenere le certificazioni. Oggi il congedo per i neo-papà, introdotto per la prima volta dalla legge 92/2012 e con un numero di giorni che è stato progressivamente portato a dieci, è utilizzato da 135mila lavoratori, in lenta crescita.

Si chiamerà invece «congedo di paternità alternativo» quello fruito dal padre lavoratore in sostituzione dell'astensione obbligatoria della madre, in casi particolari (quali morte o grave infermità della madre stessa, o abbandono del figlio da parte di lei).

Diventa più paritaria anche l'articolazione dei congedi parentali, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro disponibili per entrambi i genitori. I mesi indennizzati al 30% della retribuzione passano da sei a nove, fruibili entro i 12 anni di età del figlio (anziché sei). Così, ciascun genitore lavoratore potrà avere tre mesi di congedo parentale non trasferibili all'altro, e aggiungere poi, in alternativa all'altro genitore, tre mesi di ulteriore congedo. Oggi i sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% sono fruiti per il 75% dalle madri. Passa da 10 a 11 mesi la durata totale del diritto al congedo parentale che spetta al genitore solo (anche per affidamento esclusivo del figlio). Il genitore solo potrà avere il congedo indennizzato al 30% per un periodo massimo di nove mesi, in linea con quanto accade per le coppie.

L'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste si estende ai periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. La parità nella fruizione dei congedi parentali si applicherà anche ai lavoratori autonomi: alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps spetta un'indennità per tre mesi ciascuno entro i primi 12 dodici anni di vita del figlio, ai quali potranno aggiungersi, in alternativa tra i genitori, tre mesi di congedo.

Infine, il decreto modifica le regole sullo smart working della legge 81/2017, prevedendo una via preferenziale per i lavoratori genitori di figli fino a 12 anni (e non più solo per le madri lavoratrici nei tre anni successivi alla fine del congedo di maternità, come è oggi), genitori di figli con disabilità, lavoratori disabili gravi o che siano caregiver familiari.

Secondo la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti «il principio della condivisione fra genitori e della corresponsabilità nella cura dei figli è stato già fissato dal Family Act, la legge 32/2022 in vigore dal 12 maggio. Il recepimento della direttiva europea 1158 - continua - è il primo passo di un percorso che continuerà con i decreti di attuazione dello stesso Family act, a partire dall'aumento della durata del congedo obbligatorio per i padri».

Il Family Act prevede anche di innalzare a 14 anni l'età dei figli entro la quale i genitori possono usare i congedi parentali e, tra i criteri di delega al Governo, contiene quello di aumentare l'indennità obbligatoria per il congedo di maternità. «Il recepimento della direttiva Ue - continua la ministra Bonetti - è fondamentale e avrà un effetto benefico sull'occupazione femminile e lavoreremo ad ulteriori interventi per arrivare a equiparare il costo del lavoro maschile a quello femminile».